Art. 44.
(Rapporti tra gli organi della regione autonoma).

      1. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.
      2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della regione comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea.
      3. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di uno o più assessori regionali, su mozione motivata, sottoscritta da almeno un sesto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.